L’interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è normato dall’art. 340 c.p. “chi cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno”. Calando il sopra citato articolo nel mondo sanitario, scopriamo come un operatore sanitario possa incorrere in un reato del genere. Come sempre svolgeremo il nostro “esercizio giuridico” partendo da una sentenza della Corte di Cassazione.
Il protagonista della nostra disamina nel primo e secondo grado di giudizio era stato ritenuto responsabile per aver cagionato l’interruzione del servizio di radiologia in due diverse occasioni (nel primo grado di giudizio, in realtà si fa riferimento ad un solo episodio), iniziando il servizio con copioso ritardo ed allontanandosi dal luogo di lavoro durante i turni di guardia da lui ricoperti senza preavviso e autorizzazione.
L’operatore tuttavia contesta tale ricostruzione, lamentando il fatto che nelle due occasioni contestate, egli aveva contattato il centralino dell’ospedale, ricevendo rassicurazioni sul fatto che non ci fossero urgenze, né esami previsti. Nonostante ciò, alcuni pazienti sottoposti a esami radiologici erano stati costretti a ritornare il giorno successivo in quanto nella data prevista per gli esami, il tecnico sanitario di radiologia medica non era presente in struttura.
E proprio in risposta a tale atteggiamento omissivo, la Corte, nel confermare la veridicità del reato, afferma: “ai fini della configurabilità del reato di interruzione di un ufficio ovvero di un servizio pubblico di pubblica necessità, è necessario che il turbamento della regolarità abbia comportato e causato un’apprezzabile alterazione del funzionamento dell’ufficio o del servizio, ancorché temporaneo. Non è infatti richiesta la natura urgente ed indifferibile del servizio. È quindi sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l’interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendosi il relativo rischio”.
Concludendo possiamo affermare che, aldilà della specificità del caso, ogni “abbandono” o “interruzione” di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, configura un reato penale, aldilà delle eventuali giustificazioni, accettabili solo in caso di forza maggiore o di preventivo e giustificato motivo, tenuto conto del fatto che, considerate le specificità di ogni singolo caso, gli esercenti una professione sanitaria svolgono un servizio pubblico o di pubblica necessità, ragion per cui, è per loro obbligatorio garantire il servizio stesso.
Sentenza Sez. 6 Num. 34387 Anno 2023