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La conta delle garze conta!

2024-04-04 23:55

Muzio Stornelli

Responsabilità professionale, Sentenze, spunti di riflessione, responsabilità professionale, sala operatoria, équipe, conta delle garze,

La conta delle garze conta!

Una pratica fondamentale, apparentemente semplice, ma dalle potenziali complicanze anche letali, diventava tracciabile e obbligatoria.

Nel 2008 il Ministero della Salute pubblicò la sua seconda raccomandazione relativa alla prevenzione della ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico”. 

Finalmente! 

Una pratica fondamentale, apparentemente semplice, ma dalle potenziali complicanze anche letali, diventava tracciabile e obbligatoria, trasferendo la responsabilità soprattutto al personale infermieristico.

Ebbene, come mai oggi nel 2024 a distanza di 16 anni ci troviamo a parlarne con un leggero tono “preoccupante”?

Proviamo a rispondere tenendo a mente alcuni principi, dettati proprio dalla raccomandazione suddetta, ma calandola tuttavia in contesti nei quali le violazioni, le omissioni e le mancanze hanno reso tale pratica (apparentemente semplice, ripetiamolo di nuovo) non scevra da complicanze.

Collochiamo il nostro diario dell’errore nel 2013: cinque anni dopo la pubblicazione descritta in precedenza. Il primo luglio una donna doveva sottoporsi alla sostituzione del generatore del pacemaker, intervento eseguito da un medico, con l’assistenza di un infermiere e di un “tecnico di sala”.

A causa di ripetuti ed anomali sanguinamenti della ferita, la paziente era costretta a ricorrere a ricoveri e ad accessi in ospedale fra luglio e settembre dello stesso anno. In particolare, solo il 4 settembre si accertava un processo flogistico infettivo a carico della tasca di alloggiamento del nuovo pacemaker, per rimediare al quale occorreva rimuovere il device e bonificare l’intera zona interessata. Fissato l’intervento di revisione ferita chirurgica in data 13 settembre, si rinvenne all’interno della tasca di alloggiamento del pacemaker una garza, chiaramente risalente al precedente intervento.

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Aldilà delle responsabilità mediche, volontariamente non considerate in questo articolo, soffermiamoci sui profili di responsabilità ascrivibili al personale infermieristico coinvolto in tale evento sentinella.

A partire dal 2015, fu attribuita ai professionisti sopra menzionati, una imputazione coatta per l’omessa attività di conteggio delle garze utilizzate durante l’intervento e di quelle rimanenti al termine dell’intervento stesso, condotta ritenuta dotata di efficacia causale rispetto all’evento. Oltre ciò, secondo il consulente tecnico d’ufficio le garze non erano state conteggiate, in quanto la scheda di conta-garze non era stata compilata e mancava una descrizione dell’intervento.

A tali accuse si oppose l’avvocato delle infermiere, affermando che loro non erano OBBLIGATE a conteggiare le garze, in quanto l’intervento di sostituzione del pacemaker era stato eseguito in una sala di elettrofisiologia e non all’interno di una sala operatoria, aggiungendo che il medico responsabile della procedura non aveva “richiesto” la collaborazione delle operatrici sanitarie.

Diviene quindi indispensabile, a questo punto, ribadire un concetto oramai presente nelle aule dei Tribunali ma, a quanto pare, ancora non completamente metabolizzato ed applicato dalla compagine professionale “sanitaria”: “la responsabilità penale va estesa a tutti i membri dell’équipe medica, che non osservano le regole di diligenza e perizia connesse alle mansioni svolte e del dovere di valutare l’attività degli altri componenti, al fine di porre rimedio ad errori evidenti per un professionista medio”.

Certamente è condivisibile la tesi secondo la quale il capo dell’équipe medico-chirurgica ha il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell’intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l’abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario (Sez.4, n. 53453 del 15/11/2018). Egli, inoltre, ha il dovere di diligenza nell’utilizzo delle garze laparotomiche, il quale non viene meno in caso di attribuzione ad un componente specifico dell’équipe operatoria del compito di provvedere al loro conteggio; né può escludersi la colpa in caso di abbandono anticipato dell’équipe, qualora si tratti di un intervento ad alto rischio e l’allontanamento non sia giustificato da pressanti ed urgenti necessità professionali (Sez. 4, n.54573 del 20/07/2018). La responsabilità del chirurgo, tuttavia, NON ESCLUDE quella degli altri componenti dell’équipe. Del decesso del paziente risponde ogni componente dell’équipe, che non osservi le regole di diligenza e perizia connesse alle specifiche ed effettive mansioni svolte, e che venga peraltro meno al dovere di conoscere e valutare le attività degli altri medici in modo da porre rimedio ad eventuali errori, che pur posto in essere altri siano evidenti per un professionista medio (Sez. 4, n. 33619 del 12/07/2006).

Quanto al tema della colpa professionale dell’infermiere, in linea generale la consolidata giurisprudenza ha affermato che l’infermiere è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico di guardia un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche (Sez. 4, n. 21449 del 25/05/2022). Si è sottolineato, peraltro, che l’infermiere, come tutti gli operatori di una struttura sanitaria, è ex lege portatore di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità, per l’intero tempo del turno di lavoro (Sez. 4, n. 39256 del 29/03/2019). Si è altresì evidenziato (e questo aspetto conta molto nella nostra conta delle garze) che l’infermiere specializzato ha il dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico ma collaborativo con il personale medico orientato in termini critici, al fine di non sindacare l’operato del medico, bensì per RICHIAMARE L’ATTENZIONE SU ERRORI PERCEPITI, ovvero per CONDIVIDERE GLI EVENTUALI DUBBI CIRCA LA CONGRUITA’ O LA PERTINENZA DELLA TERAPIA STABILITA (Sez. 4, n.2192 del 10/12/2014).

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Dicevamo che questo ultimo aspetto poteva contare rispetto alla conta delle garze! Ed appunto così come l’infermiere può richiamare l’attenzione del medico su errori percepiti dal punto di vista della prescrizione di un farmaco, allo stesso modo lo può fare rispetto alla mancata conta delle garze. Tra l’altro la raccomandazione ministeriale n. 2 (citata in apertura) assume una valenza “mandatoria” nel momento in cui il Giudice afferma che essa “assume una portata generale e non sembra poter subire limitazioni solo in quanto l’intervento in oggetto era stato eseguito in una sala di elettrofisiologia e non all’interno di una sala operatoria. Non risultano disposizioni di deroga alle regole molto precise dettate dalla Raccomandazione appena citata e che prevedano l’esclusione dell’obbligo di conteggio delle garze da parte del personale infermieristico”.

In conclusione, bisogna rimarcare ancora una volta quanto il punto di vista del Giudice sia spesso un passo avanti rispetto alle professioni sanitarie, ancora impantanate a logiche antiche, vittime di una sudditanza oramai superata dalla storia, dalle leggi e “soprattutto” dalle sentenze. 

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