La storia che vogliamo raccontarvi questa volta ha come protagonista una guida metallica in grado purtroppo, di provocare la morte di un paziente, attraverso una mano imprudente.
Con la ricostruzione dei fatti che faremo tra poco, scopriremo:
- cosa il giudice si aspetti da un professionista sanitario(?);
- e soprattutto come, da un punto di vista strettamente pratico, lo scorrimento forzato di una guida metallica all’interno dell’atrio destro possa condurre ad un tamponamento cardiaco da emopericardio, causa della morte di un paziente(?).
Prima però di descrivere l’esito fatale e le motivazioni dei giudici, ripercorriamo i fatti, o meglio descriviamo come si sia arrivati ad un epilogo così infausto.
La signora G.M., diabetica, in dialisi per nefropatia diabetica attraverso l’utilizzo di un catetere venoso di Tesio (presidio utilizzabile per i trattamenti dialitici), posizionato nel 2006, a causa del suo malfunzionamento, rilevato durante la seduta dialitica del 6 ottobre 2008, era stata ricoverata per la sostituzione urgente del suddetto dispositivo vascolare, sostituzione da effettuarsi presso il reparto di radiologia. Durante il posizionamento della guida metallica attraverso il vecchio dispositivo, si manifestava un improvviso arresto cardiocircolatorio, refrattario a qualsiasi manovra cardiocircolatoria. Immediatamente si rendeva necessario il trasferimento della donna in pronto soccorso, dove il cardiologo di turno eseguiva un’ecografia rilevando un arresto cardiaco con versamento pericardico, che dapprima non faceva presupporre un tamponamento cardiaco, ma comunque sufficiente a provocare la morte della donna. Dopo circa 24 ore dal decesso, l’anatomopatologo incaricato di eseguire l’autopsia, evidenziava un versamento di sangue nel sacco pericardico di 350 cc in grado di causare l’arresto cardiaco, determinato da una perforazione a tutto spessore della parete dell’atrio del cuore, verosimilmente attribuibile alla penetrazione del catetere. A conferma di tale ipotesi di morte hanno contribuito i consulenti nominati dal GIP i quali, unitamente al parere del perito nominato dal Pubblico Ministero hanno concluso che “la lesione miocardica si era prodotta con un meccanismo di perforazione attiva da parte di strumento metallico sottile e sufficientemente acuminato del tutto compatibile con l’estremità della guida metallica”.
In ragione di ciò i giudici di merito hanno ritenuto il professionista sanitario responsabile dell’errore di tecnica operatoria durante la manovra, con l’improprio utilizzo della guida metallica, che provocava la lesione della parete atriale, innescando il processo casuale che condusse a morte del paziente. In pratica, a parere dei giudici di primo e secondo grado di giudizio, “il verificarsi della lesione iatrogena era ricondotta ad una non ottimale gestione della guida metallica durante l’incannulazione del catetere vascolare da sostituire, indotta proprio dalla ostruzione del catetere ed al tentativo del sanitario di vincere la relativa resistenza esercitando maggiore forza rivelatasi eccessiva”.
Un ulteriore aspetto valutato, ma non meritevole di approfondimento ai fini della irrogazione della pena, ha riguardato la condotta omissiva del sanitario nella non esecuzione di un rx torace prima dell’intervento e della insufficiente somministrazione di Urokinasi volta a favorire la disostruzione del catetere. I giudici hanno ritenuto tali aspetti secondari, in quanto era chiara la dimostrazione di un fattore causale preponderante rappresentato dalla perforazione dell’atrio destro da parte della guida metallica, con conseguente tamponamento cardiaco.
La valutazione ed il giudizio del professionista, così come ampiamente descritto finora, deve comunque considerarsi ante legge 24/2017, visto che i fatti risalgono ad un periodo in cui era vigente la legge n. 189 del 2012, ovvero il cosiddetto Decreto Balduzzi. Nonostante ciò, la posizione del sanitario non poteva trovare inquadramento nella legge appena citata sotto vari profili:
- innanzitutto, il dottor R. non si era attenuto, nello svolgimento della propria attività, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica;
- in secondo luogo, perché la colpa non poteva essere qualificata “lieve”, nonostante i periti avessero concluso che nell’operato del sanitario fossero ravvisabili profili di lieve imprudenza; infine, perché nel caso in esame, si verteva in tema di responsabilità per imprudenza e non per imperizia.
Quanto detto finora ha sicuramente contribuito a rispondere al quesito numero 2 (come, da un punto di vista strettamente pratico, lo scorrimento forzato di una guida metallica all’interno dell’atrio destro possa condurre ad un tamponamento cardiaco da emopericardio, causa della morte di un paziente?).
Resta in sospeso il “cosa il giudice si aspetti da un professionista sanitario”.
Seguendo un ragionamento logico e condivisibile, il giudice si aspetta da un sanitario la NON imprudenza, la NON imperizia e la NON negligenza, poiché ritiene il professionista dotato di un intelletto ed una “manualità” al di sopra della media, così come è descritto nella diligenza professionale. E tale valutazione la si evince anche dalle conclusioni della sentenza descritta in questo articolo: “vi è solo da aggiungere che corretta è la qualificazione della condotta del sanitario come imprudente e non imperita. L’imprudenza, tradizionalmente, consiste nella realizzazione di un’attività positiva che non si accompagni nelle speciali circostanze del caso a quelle cautele che l’ordinaria esperienza suggerisce di impiegare a tutela dell’incolumità e degli interessi propri ed altrui. Ciò che qui è accaduto, a fronte di una attività materiale positiva, posta in essere dal sanitario, che si è risolta in un utilizzo della guida metallica caratterizzato da un uso eccessivo quindi imprudente della forza a fronte di una situazione di pervietà che avrebbe dovuto indurre a modalità più prudenziali”.
A parere di chi scrive una tale presa di posizione certifica il fatto che il giudice si aspetti dal professionista sanitario proprio una diligenza, una professionalità ed un mix di competenze e conoscenze al di sopra della media. Un professionista accorto, diligente ed esperto DEVE prevedere che una guida metallica possa cagionare lesioni mortali. Non solo! Un professionista (ancora una volta) definibile specialista nel campo in questione, deve garantire l’osservanza delle regole cautelari, e quindi da lui ci si aspetta l’esigibilità del rispetto delle linee guida in tema di gestione degli accessi vascolari.