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L’infermiere è un pubblico ufficiale?

2023-12-17 00:51

Muzio Stornelli

Sentenze, spunti di riflessione,

L’infermiere è un pubblico ufficiale?

Spesso agli infermieri devono fare uscire i parenti nel momento in cui non rispettano gli orari di visita ai degenti.

Spesso agli infermieri devono fare uscire i parenti nel momento in cui non rispettano gli orari di visita ai degenti. Tale attività si configura come “funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”, quindi Pubblico Ufficiale (Nozione di Pubblico Ufficiale, art. 357 c.p. II° comma).

 Lo ha stabilito la Corte di Cassazione attraverso la sentenza num.3932 Anno 2022. Proviamo quindi a comprendere cosa sia accaduto.

Ci troviamo in una struttura ospedaliera, ed è oramai terminato l’orario di visita. L’infermiera di turno invita una visitatrice a lasciare la stanza in cui si trovava; quest’ultima piuttosto che uscire dalla unità operativa, insegue l’infermiera colpendola con uno schiaffo al volto, provocandole lesioni al padiglione auricolare (lesioni guaribili in cinque giorni), provocando di fatto una interruzione delle attività di reparto. La donna viene accusata di “Resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 cod. pen.).

Durante i vari processi, la difesa della donna ribadisce più volte che “la violenza veniva semplicemente occasionata dal servizio di pubblica utilità svolta dall’infermiera ma non era tesa ad interromperlo”; aggiungono inoltre: “il litigio è avvenuto in un momento successivo rispetto alla formulata richiesta di lasciare il reparto, quando si stava allontanando e aveva cessato ogni attività connessa allo svolgimento del pubblico servizio”.

La Corte di Cassazione nell’esprimere le sue valutazioni fissa due concetti chiave e propedeutici, anche e soprattutto per la professione infermieristica:

  1. Affinché venga integrata la fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati;
  2. Quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale non è diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio, ma è solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza alcuna finalizzazione ad incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio, la condotta non integra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen., ma i reati di ingiuria e minaccia, aggravati dalla qualità delle persone offese.

Considerazioni: nel punto 1 vengono ribaditi i confini all’interno dei quali si parla di resistenza a pubblico ufficiale, mentre nel punto 2 vengono elencate le esimenti, ovvero le cause di non punibilità come definito dall’art. 337 c.p.

Tornando alla nostra storia, la Corte territoriale ha messo in evidenza come la persona offesa, allorché veniva inseguita e raggiunta dalla ricorrente e colpita con violenza con uno schiaffo al volto, era proprio in procinto di richiedere aiuto al fine di far osservare le norme interne che disciplinano il diritto di visita dei pazienti, poiché era uscita dalla stanza alla ricerca di un collega che potesse aiutarla a far rispettare la disciplina di visita ai parenti.

 Nonostante i tecnicismi utilizzati, citando e copiando quanto affermato dalla Corte, possiamo affermare che durante alcune specifiche attività assistenziali e non, anche gli infermieri possono essere considerati Pubblico Ufficiale (coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa).

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