Stornelli Muzio


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Non basta essere un medico per “fare” il medico!

2023-12-15 21:03

Muzio Stornelli

Responsabilità professionale,

medico

Le competenze di un medico specialista senza dubbio riguardano anche la prescrizione dei farmaci, ed a volte la somministrazione degli stessi. Eppure,

Le competenze di un medico specialista senza dubbio riguardano anche la prescrizione dei farmaci, ed a volte la somministrazione degli stessi. Eppure, non è sufficiente essere uno specialista per prescrivere e/o somministrare qualsiasi farmaco. Ve lo dimostriamo! 

E lo facciamo partendo direttamente da una sentenza della Corte di appello di Palermo (08/02/2023): “essendo medico gastroenterologo, aveva esercitato abusivamente, in concorso con l’infermiere, la professione di medico anestesista nel corso della esecuzione di un esame endoscopico in cui somministrava farmaci sedativi per i quali era prescritto il ricovero ospedaliero e la presenza di un anestesista-rianimatore”. 

Risultato? 

Pena a due mesi di reclusione per la ritenuta responsabilità in ordine al reato 110 c.p. (quando più persone concorrono nello stesso reato) e 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione).

Dal canto suo il medico ricorre in Cassazione, la quale si esprime dichiarando inammissibile il ricorso stesso.

Quali le motivazioni della Cassazione?

Innanzitutto la sentenza della Corte di appello di Palermo, in linea con quella di primo grado ha affermato la responsabilità concorsuale del gastroenterologo sulla base dell’utilizzo di un sovradosaggio di sedativi ricompresi nella famiglia delle benzodiazepine al fine di indurre la sedazione profonda dei pazienti sottoposti ad esami endoscopici svolti nello studio, con l’ausilio dell’infermiere al quale era affidata la somministrazione dei sedativi e che durante la sedazione poneva in essere illecite pratiche sessuali in danno delle pazienti.

Il concorso del medico specialista nella realizzazione della sedazione profonda (III° livello), che di per sé necessitava della presenza di un anestesista-rianimatore, propedeutica all’esecuzione di esami endoscopici, è desunta dall’accertamento tecnico secondo il quale le dosi indicate nelle schede redatte dal gastroenterologo potevano indurre solo il primo livello di sedazione, laddove i pazienti risultavano all’evidenza del tutto inermi alla realizzazione degli abusi sessuali da parte dell’infermiere. Inoltre, che fosse stata indotta la sedazione profonda era emerso anche dall’utilizzo costante – annotato nelle cartelle cliniche – alla fine della procedura, del flumazenil, un antagonista delle benzodiazepine, la cui somministrazione – come hanno chiarito i consulenti – non è generalmente richiesta dopo una somministrazione di basse dosi di midazolam, poiché ad esse segue spontaneamente un rapido e completo recupero della piena coscienza e funzioni. 

Risulta evidente come tale sentenza (Penale sent. Sez. 6 n. 40947-2023) possa sicuramente fare da monito a tutti quei professionisti che, a vario livello, a volte vanno oltre le loro “lecite competenze”. Alcune tipologie di farmaci richiedono dei somministratori particolari, portatori di competenze avanzate ed in grado di prevedere gli effetti e gli esiti dei medicamenti stessi.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTAMI:

info@muziostornelli.it